Il 10 gennaio scorso, il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto ministeriale con il quale vengono disciplinate le modalità di attuazione delle norme introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “decreto crescita”), in materia di marchi storici.
Conformemente a quanto previsto dagli articoli 11-ter, 185-bis e 185-ter del Codice della proprietà industriale, infatti, sono stati istituiti il registro speciale “Marchio storico d’interesse nazionale” e il relativo logo.
A tale registro possono accedere i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.
I vantaggi sono sostanzialmente riassumibili in finalità promozionali e di immagine, oltre che nella possibilità di accedere alle risorse previste dal Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso il MISE. Tali risorse saranno destinate a far fronte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e di prosecuzione dell’attività produttiva in caso di chiusura del sito produttivo di origine o comunque di quello principale, per cessazione dell’attività o delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale.
In caso di chiusura del sito produttivo per cessazione dell’attività o delocalizzazione all’estero, l’impresa titolare/licenziataria iscritta al Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale è tuttavia soggetta all’obbligo di fornire al MISE tutta una serie di informazioni: i motivi economici, finanziari o tecnici della chiusura, le iniziative previste a salvaguardia dell’occupazione, le azioni che l’azienda sta mettendo in atto per trovare un acquirente ecc. La mancata comunicazione è sottoposta ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra 5.000 e 50.000 Euro.
Fortunatamente, dal testo finale del decreto sono state invece stralciate le proposte iniziali che prevedevano la decadenza del marchio o addirittura il commissariamento dell’azienda a seguito della delocalizzazione.