E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252, il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, che, oltre a introdurre il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo, ha sostituito l’attuale regime patent box, costituito da un’agevolazione sui redditi conseguiti per lo sfruttamento dei beni immateriali, con un istituto direttamente connesso ai costi ricerca e sviluppo, includendo tra i beni immateriali agevolabili i marchi d’impresa che erano stati esclusi nel 2017.

Con l’obiettivo di semplificare e rendere più celere la fruizione del patent box da parte del contribuente, l’art. 6 del D.L. in oggetto introduce un regime agevolativo con riferimento ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonchè processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

La norma prevede una modalità di determinazione del beneficio spettante al contribuente basata sulla determinazione diretta di una variazione in diminuzione stabilita come percentuale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la creazione e sviluppo di beni immateriali.

Viene pertanto, superato l’attuale regime patent box introdotto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di recente novellato dall’articolo 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che consente di ridurre il reddito imponibile di un importo pari al 50% del reddito prodotto da determinate immobilizzazioni immateriali, da un nuovo regime che incrementa del 90% l’importo deducibile delle spese di ricerca e sviluppo relative ai predetti beni.

La nuova agevolazione assume, pertanto, la sussistenza di un collegamento diretto tra i costi di ricerca e sviluppo e il beneficio fiscale, in quanto detti costi sono utilizzati per determinare l’ammontare del beneficio spettante.

Nello specifico, i primi 2 commi dell’art. 6 del D.L. fiscale definiscono l’ambito soggettivo di applicazione della stessa e le modalità di accesso al regime. In particolare, l’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa, tramite un’opzione, irrevocabile e rinnovabile, che avrà durata per cinque periodi d’imposta.

Il comma 3 stabilisce che il beneficio concesso al contribuente consiste nella maggiorazione della deducibilità del 90%, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai contribuenti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Presupposto per la fruizione del beneficio è rappresentato dall’utilizzo dei beni immateriali nei processi aziendali del contribuente in maniera diretta o indiretta.

Inoltre, per accedere al regime agevolativo è richiesto lo svolgimento da parte del contribuente delle attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione, al mantenimento e all’accrescimento dei beni immateriali produttivi di reddito, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.