La Corte di Cassazione Italiana ha confermato che il logo “CE” (China Export) apposto su giocattoli destinati al mercato europeo e che si differenzia dal logo CE (Comunità Europea) solo per l’impercettibile maggior distanza tra le due lettere, scritte con il medesimo carattere, configura il reato di cui all’art. 515 del Codice Penale (frode in commercio) poiché la marcatura europea rappresenta anche una garanzia di conformità agli standard europei della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista,
Quindi, la frode resta anche se il giocattolo fosse comunque sicuro.
