Con la sentenza del 22 aprile 2026 nella causa T-228/25, il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato la nullità del design UE relativo al noto zoccolo Crocs, ritenendolo privo di carattere individuale.
L’EUIPO aveva accolto un’istanza di nullità, secondo cui il design di Crocs non si distingueva sufficientemente da uno zoccolo già divulgato prima della data di priorità. Crocs aveva impugnato la decisione sostenendo che il proprio design fosse valido sia per il limitato margine di libertà del designer, dovuto a vincoli tecnici, sia per la notorietà mondiale del prodotto.
Il Tribunale ha respinto entrambe queste argomentazioni.
Innanzitutto, ha ritenuto che il grado di libertà del designer fosse in realtà elevato, potendo questi variare materiali, colori, motivi e soprattutto numero, forma, dimensioni e posizione dei fori. L’unica differenza tra il design di Crocs e l’anteriorità è stata individuata nella presenza di un cinturino mobile sul tallone con grandi rivetti, elemento giudicato insufficiente a distinguere il design rispetto al modello anteriore. I due zoccoli condividevano infatti caratteristiche essenziali quali forma generale, punta arrotondata e chiusa, suola spessa, fori circolari e ritagli trapezoidali.
Il Tribunale ha anche ribadito che successo commerciale e notorietà del prodotto non rilevano nella valutazione del carattere individuale, che deve basarsi su un confronto oggettivo dell’impressione complessiva prodotta dai design.