Occorre molta attenzione nella raffigurazione di opere d’arte nella comunicazione pubblicitaria e all’interno di segni distintivi: infatti una recente pronuncia del Tribunale di Firenze chiarisce che l’immagine di un’opera d’arte per scopi commerciali non è libera ma richiede il pagamento di un corrispettivo all’ente detentore. Come indica il Codice del Consumo, solo certi utilizzi  di carattere non economico sono lecite. Il Tribunale ha condannato un centro di formazione che aveva usato l’immagine del David di Michelangelo: “l’utilizzo dell’immagine del David nel sito di una impresa commerciale è idoneo a svilire l’immagine del bene culturale facendolo scadere ad elemento distintivo delle qualità della impresa che, attraverso il suo uso promuove la propria immagine, con uso indiscutibilmente commerciale, che potrebbe indurre terzi a ritenere siffatto libero utilizzo lecito o tollerato” anche a prescindere che si tratti di immagini tratte della copia dell’originale realizzata dalla utilizzatrice stessa. Può essere concessa la tutela d’urgenza, in quanto il danno all’immagine del bene artistico può essere irreversibile. La sentenza non spiega se immagini ispirate al bene culturale, ossia che non lo riproducono tale e quale, sono fuori dalla tutela indicata.